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Comune di Firenzuola
Bando graduatoria edilizia residenziale pubblica a Firenzuola
In pubblicazione sul sito internet del Comune
Bando graduatoria edilizia residenziale pubblica a Firenzuola
È in pubblicazione sul sito internet del Comune il bando generale di concorso per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Firenzuola.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio servizi alla Persona - Piazza Agnolo n. 15 (piano terra - palazzo ex- Pretura) - tel. 055 8199437, oppure al seguente indirizzo internet: http://www.comune.firenzuola.fi.it/opencms/opencms/
Contenuti/Categoria_Principale/Evento_15916.html?
pagename=1415

Scadenza 31 marzo 2017

Il bando avrà carattere generale e non integrativo per cui al momento dell’approvazione della graduatoria definitiva le vecchie graduatorie saranno considerate decadute. Pertanto tutti gli interessati, anche quelli già inseriti nella vigente graduatoria, dovranno presentare nuova domanda.

Chi può presentare la domanda al Bando ERP 2017:

1) Nuovi aspiranti all’assegnazione che partecipano per la prima volta, o soggetti già assegnatari, in caso di variazione del nucleo familiare non derivante da matrimonio o convivenza more uxorio, nascite, adozione e affidamenti, che si trovino in situazione di sovraffollamento.

2) I nuclei familiari composti da cittadini italiani, comunitari o extra comunitari che risiedano nel Comune di Firenzuola ovvero che vi svolgono stabilmente la propria attività lavorativa. Non possono essere presentate più domande in Comuni diversi a pena di esclusione.

3) I soggetti richiedenti, cioè le persone che firmano la domanda a nome del proprio nucleo familiare, devono risiedere stabilmente nella Regione Toscana da almeno 5 anni, ovvero prestare attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito della Regione Toscana da almeno 5 anni.

4) I cittadini extracomunitari che siano in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale ai sensi della normativa nazionale vigente, e che svolgano regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

5) Il nucleo familiare che abbia un ISEE, in corso di validità, non superiore a € 16.500,00. Il nucleo familiare è quello che risulta da visura anagrafica. I coniugi (non legalmente separati) anche se non conviventi sono da considerarsi componenti del nucleo familiare.

ULTERIORI REQUISITI

1) I nuclei familiari i cui componenti non abbiano diritti di proprietà, abitazione, usufrutto o uso su immobili ad uso abitativo in Italia o all’estero. Eccezioni: documentata indisponibilità delle proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale o delle proprietà pro-quota), per “indisponibilità” si intende la non fruibilità dell’alloggio che deve essere dimostrata da parte del richiedente.

I cittadini di paesi aderenti all’Unione europea (con esclusione dell’Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno possedere al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione delle autorità del paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesta che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro paese, ovvero, in caso di proprietà pro-quota, l’indisponibilità del bene.

2) Nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare di beni mobili registrati (es. autoveicoli, motoveicoli, ecc.) il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00 a meno che possa dimostrare che tale bene è utilizzato per l’attività lavorativa.

3) Nessun componente del nucleo familiare deve aver ottenuto precedentemente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l’acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l’alloggio sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

4) Nessun componente del nucleo familiare deve avere a suo carico dichiarazioni di annullamento dell’assegnazione o dichiarazioni di decadenza dall’assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall’art. 35, comma 2, lettere b),c),d) ed e) della legge regionale n. 96/1996 come modificata dalla legge regionale n. 41/2015, salvo che il debito conseguente a morosità risulti già estinto.

20/03/2017 18.04
Comune di Firenzuola


 
 


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