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Ordine Professioni Infermieristiche Firenze-PT
Violazioni stradali: alle forze dell’ordine la patente ritirata solo dopo condanna
Ipasvi Firenze: «Disparità di trattamento per gli operatori del 118». Chi opera nelle forze dell’ordine ha due diverse patenti, mentre per gli infermieri vale solo quella personale
Totale diversità di trattamento per chi opera nelle forze dell’ordine e per gli infermieri attivi nell’emergenza. I primi hanno infatti due patenti, quella civile e quella per la guida di mezzi di servizio, mentre gli operatori dell’emergenza sanitaria, volontari o professionisti che siano, possiedono soltanto quella personale. Una vecchia disparità alla quale adesso se ne aggiunge un’altra: per il reato di omicidio stradale, il Consiglio di Stato “salva” infatti poliziotti e militari a cui la patente civile verrà ritirata solo dopo la condanna. Proprio recentemente, una circolare del Ministero dell’Interno, tenendo conto del parare del Consiglio di Stato in materia, ha previsto che agenti, vigili e militari, se responsabili di un incidente grave con un veicolo di servizio, non perdano la loro patente civile fino al momento in cui ricevono condanna penale per il reato di omicidio stradale o di lesioni personali stradali. Lo stesso non accade però per gli operatori di emergenza sanitaria. Chi tutela dunque gli operatori del 118? Se lo chiede il collegio Ipasvi di Firenze, tornando a puntare i riflettori su un problema annoso per chi è in servizio sulle ambulanze.

«A differenza di coloro che operano nelle forze dell’ordine – spiegano dal Collegio Ipasvi di Firenze –, che hanno due patenti, quella civile e quella per la guida di mezzi di servizio, gli operatori dell’emergenza sanitaria, volontari o professionisti che siano, possiedono soltanto quella personale come qualsiasi altro cittadino. In caso di incidente quindi, chi lavora al 118 rischia concretamente sia la decurtazione dei punti (anche solo se si supera il limite di velocità senza sirena accesa) che, in casi estremi, il ritiro della patente. Si tratta di una disparità di trattamento a livello normativo: la questione infatti coinvolge figure professionali che svolgono un servizio di pubblica utilità seppur con finalità e in situazioni differenti».

11/05/2017 9.31
Collegio Ipasvi


 
 


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