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Regione Toscana
Impianti radiocomunicazione: passa all’unanimità la nuova legge
Migliorato il quadro sanzionatorio del 2011. Il presidente della commissione Ambiente Stefano Baccelli: “Testo sintetico ma il dibattito è stato approfondito e interessante”
Passa all’unanimità la proposta che migliora il quadro sanzionatorio della legge 49/2011 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione) e interviene sull’applicazione della sanzione relativa all’assenza dell’etichetta informativa (art. 10 comma 5), ossia il bollino che riporta i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.

Il testo modifica la legge nata per garantire più efficacemente la tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico e introduce una particolare fattispecie di installazione o esercizio di un impianto in difformità rispetto al titolo abilitativo. Una categoria, questa, che si aggiunge a quella già esistente di installazione, esercizio e modifica di un impianto in assenza di titolo.

“Nonostante il testo sintetico – ha detto il presidente della commissione Ambiente Stefano Baccelli (Pd) - il dibattito è stato approfondito e interessante”. Ripercorrendo brevemente le fasi che hanno preceduto il via libera del Consiglio, Baccelli ha parlato di “condivisione” sulla necessità di prevedere una “fideiussione a garanzia del rispetto degli oneri previsti dalla disciplina normativa” ha spiegato ricordando che già il consiglio delle autonomie locali, in sede di discussione e approvazione della legge 49, aveva avanzato la stessa richiesta. “Sul punto, ci hanno spiegato i nostri uffici, è già intervenuta la corte costituzionale. Il rischio è, infatti, quello di un’azione del principio di concorrenza tra operatori laddove fosse consentita, ad ogni Regione, la previsione di obblighi pecuniari”. Anche sull’ipotesi di rimozione degli impianti “assolutamente privi di titolo”, altro tema affrontato con interesse in commissione, il presidente ha ricordato, sempre citando le indicazioni degli uffici interni del Consiglio, che la normativa di riferimento è quella edilizia vigente.

Nel suo complesso la legge conta tre articoli che trattano, nell’ordine, le modalità di esposizione dell’etichetta informativa e la previsione di utilizzare modi idonei a “non consentire l’asportazione e l’alterabilità”; l’introduzione di specifiche sanzioni in caso di installazione di impianti non in linea con quanto dichiarato nella richiesta del titolo abilitativo. Le sanzioni, in aggiunta a quelle già previste, hanno entità variabili, calcolate a seconda del tipo di parametro non conforme, e vanno da un minimo di 100 euro per difformità non radioelettriche, a 15mila euro per esercizio con potenza di irradiazione superiore a quanto dichiarato. A salvaguardia degli impianti esistenti, il testo prevede una norma transitoria che concede sei mesi di tempo, dall’entrata in vigore della legge, per l’invio della documentazione fotografica.

11/04/2018 15.21
Regione Toscana


 
 


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