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Milleproroghe, nota informativa Anci
Gli emendamenti approvati al DL n.91/2018
Nota informativa sugli emendamenti approvati al DL n.91/2018 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AS 717)

Nella seduta del 2 agosto, la 1^ Commissione Affari costituzionali del Senato ha svolto l’esame degli emendamenti riferiti al DL n.91/2018 (cdMilleproroghe).
In particolare, sono state approvate alcune proposte di modifica presentate dall’ANCI e che rivestono carattere di particolare importanza per gli enti locali.
La Commissione, in conclusione di seduta, ha conferito al relatore il mandato a riferire all’Assemblea per l’approvazione del disegno di legge.

Di seguito una prima breve nota sugli emendamenti di interesse approvati.

Finanza locale
Piani di riequilibrio (“predissesto”)
L’emendamento approvato (1.23, testo 2,Grassi)recepisce in parte una delle richieste avanzate da Anci in tale materia. In particolare, si prevede che nell’anno 2018, se –“alla data di entrata in vigore del presente decreto” - gli enti locali hanno presentato o conseguito l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del TUEL (D.Lgs.n. 267del 2000), rimodulato o riformulato ai sensi della normativa vigente in materia, le procedure di controllo di cui al comma 7 dello stesso articolo 243-quatersi applicano soltanto al nuovo piano definitivamente approvato dalla Corte dei Conti e non si considera l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario. Di conseguenza, per l’anno 2018, non si applicano le norme vigenti in contrasto con la disposizione in oggetto. Si ricorda che ai sensi del comma 7 dell’articolo 243-quater del TUEL, nel caso in cui il piano non sia stato presentato nei termini di legge o non sia stato approvato, ovvero nel caso in cui la Corte dei Conti accerti il grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, o qualora l’ente non raggiunga il riequilibrio finanziario al termine del periodo di durata del piano stesso, il Prefetto assegna all’ente locale un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Appare invece incerta l approvazione dell’emendamento che estende i termini per la presentazione di revisioni dei piani di riequilibrio previsti dai commi 848-849 e 888-889 della Legge di bilancio 2018. La ristrettezza dei tempi previsti dalla Legge di bilancio ha impedito la piena applicazione delle norme citate.
Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali
L’emendamento approvato (1.0.7 Geraci) introduce il nuovo articolo 1-bis che, in analogia a quanto già disposto per il 2017 dal DL Mezzogiorno (art. 15-sexies comma 1), prevede una nuova finestra temporale, per il 2018, nell’ambito delle intese regionali previste dall’art. 10 della legge 243/2012. In particolare, la norma dispone che le regioni e le province autonome possano attivare nuovamente le intese regionali verticali per la cessione di spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio, dando comunicazione al MEF-RGS degli ulteriori spazi ceduti dalla Regione e acquisiti dagli enti localientro il termine perentorio del 30 settembre 2018.

Disapplicazione sanzioni saldo 2017 per le Province e le Città metropolitane
Anche per l’anno 2018 è stata prorogata la disciplina derogatoria in materia di sanzionia favore delle province e delle città metropolitanedelle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il vincolo di finanza pubblica nell’anno 2017. A tali enti, pertanto, così come già per l’anno precedente, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del saldo finale di competenza non negativo.

Rimodulazione tagli a carico degli enti colpiti dai terremoti 2009 e 2012
La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 9, modificata in sede referente, che prevede una diversa graduazione della ripresa dell’applicazione del taglio di 1.200 milioni di euro a valere sull’FSC disposto dal comma 435 della legge di stabilità 2015 e sospeso negli anni 2015 e 2016 per i comuni colpiti dal sisma dell’Aquila e dell’Emilia Romagna.
In particolare, la norma prevede che tale riduzione venga applicata con la seguente gradualità:
-nell’anno 2019 nella misura del 50% dell'importo della riduzione non applicata;
-nell’anno 2020 nella misura del 75% dell'importo della riduzione non applicata;
- a decorrere dall’anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell’importo della riduzione non applicata


Istruzione
Vulnerabilità sismica
L’emendamento approvato (6.13 Parrini)proroga al 31 dicembre 2018 il termine per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2 (previsto dall’art. 20 bis del dl 8/2017) nonché per la progettazione degli eventuali interventi che risulteranno necessari a seguito delle verifiche.
Tale proroga era stata richiesta dall’ANCI, in considerazione del fatto che, ad oggi, è stata solo pubblicata sul sito del MIUR, con il decreto direttoriale del 18 luglio 2018, la graduatoria degli interventi dei Comuni beneficiari dei contributi per la verifica di vulnerabilità sismica ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, ma non si conosce ancora la data di assegnazione delle risorse e, per questo a fronte di ciò, appare insufficiente una proroga di soli 4 mesi. (si fa presente comunque che le risorse rese disponibili serviranno solo a finanziare una parte dei Comuni che hanno fatto richiesta, da fonti del Miur sembrerebbe che circa 3.000 Comuni dovranno provvedere con risorse proprie). Non si esclude che sarà necessario un ulteriore differimento, senza considerare l’incertezza che permane in relazione allo stesso termine per le zone 3 e 4 per le quali, essendo il livello di rischio inferiore, si ritiene che il termine potrebbe essere ancor più dilatato.

Normativa adeguamento anticendio
L’emendamento approvato (6.4 Taverna)proroga al 31 dicembre 2018il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola (concessa dall’art. 4, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244). Di conseguenza, dal 1 gennaio 2019 tutte le scuole dovranno essere dotate del Certificato Prevenzione Incendi (che dal 2011 è diventato Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA antincendio) e dovranno rispettare le disposizioni delle “Norme [prescrittive] di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” (decreto ministeriale 26 agosto 1992) o, in alternativa, delle “Norme tecniche [prestazionali] di prevenzione incendi per le attività scolastiche” (decreto ministeriale 7 agosto 2017).
Per gli asili nido, analogamente, la proroga al 31 dicembre 2018 è riferita unicamente ai requisiti previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero dell’ Interno 16 luglio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”. Per quanto riguarda i requisiti previsti dallo stesso art. 6, comma 1, lettera b) e lettera c), del citato decreto, la scadenza per l’adeguamento agli stessi sono rispettivamente il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2023, (così slittate per effetto della disposizione di cui all’art. 4, comma 2-bis, come emendata dal mille proroghe agosto 2018).
Sul tema, l’ANCI ha da tempo richiesto il superamento della logica delle proroghe di anno in anno, proponendo una pianificazione pluriennale che prevede un progressivo adeguamento alla normativa, stanziando le risorse necessarie per dare credibilità a tale programmazione.

Sisma. Numero alunni per classe
L’emendamento approvato(9.1000 Relatore)proroga per l’anno scolastico 2018-2019 la possibilità per i dirigenti scolastici, nei comuni interessati dal sisma, di derogare al numero minimo e massimo di alunni previstoper classe,per ciascun tipo e grado di scuola.Tale modifica evita il rischio dello spopolamento dei territori colpiti dagli eventi sismici,le cui popolazioni si trovano ancora alloggiate temporaneamente in territori diversi dal proprio comune di appartenenza.

Società partecipate
L’emendamento approvato (1.70 Pirovano) stabilisce che l’alienazione delle partecipazioni oggetto di razionalizzazione straordinaria di cui al d. lgs. n. 175/2016, avvenga decorsi 24 mesi dalla delibera di ricognizione delle partecipazioni, sia straordinari che a regime, e dunque – in prima applicazione – entro il 30 settembre 2019, in luogo dei 12 mesi attuali. Sono così assicurati tempi più congrui rispetto alla complessità procedurale delle dismissioni e considerata la fase di prima applicazione della riforma avviata.


Rete viaria di province e città metropolitane
L’emendamento approvato (4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 la Commissione) proroga al 30 giugno 2019 il termine per la comunicazione al Ministero delle Infrastrutture per l’effettuazione degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane.


Questioni urgenti non considerate
Diverse questioni risultano non affrontate dal decreto e dalle modifiche approvate nella Commissione Affari costituzionali del Senato ed è auspicabile che possano essere considerate nel seguito dell’esame parlamentare.
In primo luogo, il mancato rinvio, per i Comuni fino a 5mila abitanti, della redazione del bilancio consolidato al 2019 con riferimento all’esercizio 2018, adempimento di particolare gravosità, ma di scarso contributo alla migliore conoscenza degli assetti finanziari locali. La norma appare necessaria per non produrre un disallineamento tra i Comuni minori che, con grande sforzo, hanno approvato gli schemi della contabilità economico patrimoniale entro il 30 aprile scorso e quelli invece che si sono avvalsi della facoltà di rinviare l’approvazione di tali schemi grazie ad un pronunciamento tardivo della Commissione Arconet, intervenuta quando ormai molti enti avevano già presentato al Consiglio i documenti contabili.
Tra gli emendamenti non approvati vi sono anche quelli finalizzati a disapplicare l’effetto delle sanzioni per mancato rispetto del saldo finale di competenza nell’anno 2016, primo anno dei nuovi vincoli di finanza pubblica, per gli enti locali che abbiano visto riconosciuto lo sforamento in anni successivi, anche a seguito di pronunce definitive da parte delle competenti sezioni della Corte dei Conti su materie di incerta interpretazione. Non approvata anche la disapplicazione delle sanzioni limitatamente ai Comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell’anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti.
Non è stato accolto l’emendamento finalizzato a posticipare le scadenze previste per il 2019 per la richiesta e l’assegnazione dei contributi agli investimenti per la messa in sicurezza del territorio di cui al comma 853 della legge di bilancio 2018, così da permettere anche una revisione dei criteri di assegnazione, mediante accordo in Conferenza Stato-città e alla luce delle prevedibili modifiche alla disciplina degli spazi finanziari. Pertanto, rimane confermato il termine del 20 settembre 2018 per la richiesta di contributi per l’anno 2019.

04/08/2018 8.45
Anci


 
 


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