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Uncem. Florovivaismo, prodotti agricoli, e Coronavirus: bene chiarimenti Ministero su ripresa di produzione e vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso
Uncem ringrazia la Ministra Bellanova per l'impegno che ha portato a consentire, in questa fase di emergenza, produzione, trasporto, commercio del settore florovivaistico e di prottotti agricoli
Uncem si era unito alla richiesta in tal senso fatta da Asproflor e dalle altre Associazioni di categoria dell'agricoltura. Il grido di allarme che si è levato in questi giorni dal settore florovivaistico non è rimasto inascoltato - scrive la Ministra sul sito Mipaaf - Semi, piante, piante da frutto, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, potranno essere prodotti, trasportati, commercializzati. E i negozi per la vendita resteranno aperti. Dovunque.

Non solo nella Grande distribuzione. Le attività florovivaistiche, che rientrano nel raggio delle coltivazioni agricole. Forte l'impatto positivo della nuova decisione in Piemonte dove sono presenti centinaia di imprese produttrici e commercianti. Le associazioni hanno temuto di dover mandare al macero tonnellate e tonnellate di merce. Non sarà così e Uncem apprezza molto l'impegno della Ministra che ha risolto una vicenda sollecitata a gran voce anche da Uncem.




FAQ GOVERNO SU FLOROVIVAISMO

D. Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l’altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?
R. Sì, è consentita, in quanto l’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell’allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

27/03/2020 12.06
Uncem


 
 


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