Login

MET



Controlli voce Chiudi controlli
: Volume:  1 Velocità  1 Tono:  1
Città Metropolitana di Firenze
#normativa-accesso - Concorsi. A quali atti può accedere il concorrente?
Cosa prevede il prevalente e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa
Il concorrente in una procedura concorsuale o paraconcorsuale a quali atti può accedere della medesima?

Secondo il prevalente e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, può accedere alle domande ed ai documenti prodotti dagli altri concorrenti, ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati redatti dagli altri concorrenti.


Secondo il prevalente e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, costituisce acquisizione pacifica che, in materia di procedure concorsuali e paraconcorsuali, le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati sono accessibili, ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 s.m.i., dal candidato partecipante, in quanto costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono neppure la veste di controinteressati nel procedimento di accesso e nell’eventuale giudizio volto all’accesso agli atti della procedura concorsuale proposto ex art. 116 del Codice del processo amministrativo (Tar Lazio Roma Sez. III, sentenza n. 6450 del 8/07/2008; Tar Lazio Roma Sez. I, sentenza n. 32418 del 23/09/2010; Tar Lazio Roma Sez. II, sentenza n. 8772 del 24/10/2012; Tar Basilicata Potenza Sez. I, sentenza n. 196 del 29/04/2013; Tar Sardegna Cagliari Sez. II, sentenza n. 554 del 3/07/2014; Tar Campania Napoli Sez. VI, sentenza n. 4766 del 12/10/2017; Tar Campania Napoli Sez. VI, sentenza n. 2770 del 26/04/2018; Tar Puglia Bari Sez. III, sentenza n. 684 del 25/02/2010; Tar Puglia Bari Sez. I, sentenza n. 1169 del 2/08/2018; Consiglio di Stato Sez. III, sentenza n. 3505 dell’11/06/2018).
In giurisprudenza è stato affermato che il concorrente escluso da un concorso o non vincitore ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale, e che non vi sono limiti ai documenti ostensibili (Tar Lazio Roma Sez. III, sentenza n. 8199 del 10/09/2013).

  • **

Secondo un diverso minoritario orientamento (Tar Lazio Roma Sez. II quater, sentenza n. 2300 del 14/03/2007) la qualità di controinteressati non può però essere disconosciuta agli autori degli elaborati nel caso di prove scritte complesse (temi) che presentano un notevole grado di soggettività e costituiscono, nella loro sostanza, anche una forma di espressione della personalità del loro autore, ed un’occasione per il candidato di rappresentare opinioni (eventualmente anche politiche o attinenti a settori sensibili) o di esprimere giudizi che non si vorrebbe veder divulgati in sedi diverse da quella (ristretta) della fase concorsuale, ovvero nel caso di elaborati di tipo tecnico scientifico nei quali vengono esposte tesi frutto di ricerche e studi personali in corso di pubblicazione di cui altri potrebbero indebitamente appropriarsi. In queste ipotesi gli autori concorrenti, in caso di ricorso proposto da altro concorrente per ottenere l’accesso ai loro elaborati, assumono la qualità di controinteressati, che devono quindi essere coinvolti nel procedimento di accesso (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 9 del Regolamento della Città Metropolitana di Firenze in materia di accesso documentale, civico e generalizzato), e ai quali l’eventuale ricorso per l’accesso ex art. 116 del Codice del processo amministrativo deve essere debitamente notificato. Questo perché, secondo questo orientamento, deve riconoscersi a questi autori di prove complesse la possibilità, mediante la partecipazione al procedimento di accesso e al rito previsto dall’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo, di esporre le ragioni contrarie all’ostensione degli elaborati o quanto meno i motivi che rendono necessario subordinare l’accesso all’adozione di determinate modalità o accorgimenti a tutela della riservatezza delle opinioni e tesi riportate nell’elaborato. (Lina Cardona, 27 maggio 2019)

Fonti: Tar Lazio Roma Sez. III, sentenza n. 6450 del 8/07/2008; Tar Lazio Roma Sez. I, sentenza n. 32418 del 23/09/2010; Tar Lazio Roma Sez. II, sentenza n. 8772 del 24/10/2012; Tar Basilicata Potenza Sez. I, sentenza n. 196 del 29/04/2013; Tar Sardegna Cagliari Sez. II, sentenza n. 554 del 3/07/2014; Tar Campania Napoli Sez. VI, sentenza n. 4766 del 12/10/2017; Tar Campania Napoli Sez. VI, sentenza n. 2770 del 26/04/2018; Tar Puglia Bari Sez. III, sentenza n. 684 del 25/02/2010; Tar Puglia Bari Sez. I, sentenza n. 1169 del 2/08/2018; Consiglio di Stato Sez. III, sentenza n. 3505 dell’11/06/2018; Tar Lazio Roma Sez. III, sentenza n. 8199 del 10/09/2013; Tar Lazio Roma Sez. II quater, sentenza n. 2300 del 14/03/2007.

14/11/2019 10.05
Città Metropolitana di Firenze


 
 


Met -Vai al contenuto