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Redazione di Met
Rinnovo CCNL Area Dirigenza Funzioni Locali 2016-2018 -riunione Aran dell'8 Luglio 2020
Il comunicato congiunto di Cgil, Cisl e Uil
La prosecuzione del negoziato sul rinnovo del CCNL dell’area della dirigenza dellefunzioni locali segna dei moderati positivi segnali di novità che vanno nella direzione di superare gli ostacoli che al momento ancora si frappongono alla stipula del nuovo contratto.
E’ stata poi espunta dal testo la disciplina delle fattispecie di responsabilità dirigenziali e gli effetti della valutazione non positiva, richiamando esclusivamente le norme vigenti. Medesima scelta, rimanendo ancorati esclusivamente a quanto previsto dal D. Lgs 165/01 viene fatta riguardo alle procedure per il recesso per responsabilità dirigenziale. Si evita cosi di inserire ulteriori elementi di discrezionalità per l’ente nell’attribuzione e revoca degli incarichi nonché in materia di recesso, oltre quelle già previste dalle leggi vigenti.Abbiamo ribadito l’esigenza digarantire la previsione di step intermedi di confronto per le procedure di valutazione e revoca degli incarichi.Proprio in materia di procedure di riorganizzazione e di organizzazione del lavoro e degli uffici abbiamo ribadito l’esigenza di rafforzare leforme partecipative volte ad attivare in sede di confronto o nell’Organismo paritetico per l’innovazione una modalità relazionale efficace al fine di migliorare il livello di trasparenza sulle motivazioni e sull’impatto delle procedure di riorganizzazionedegli enti a seguito delle quali si possono determinare conseguente negative per i dirigenti.Sulla disciplina delle ferie non sono stati accolti i rilievi da noi presentati sull’articolato.Abbiamo ribadito la nostra richiesta di ridurre la soglia minima del 30% della maggiorazione del premio di risultato, lasciando alla contrattazione collettiva, ente per ente, la individuazione della quota più adeguata all’esigenza di premiare i dirigenti particolarmente meritevoli sulla clausola di salvaguardia economica per i dirigenti in caso di riorganizzazione dell’ente abbiamo avanzato l’esigenza di fissare un pavimento
per la quota minima di garanzia sulla retribuzione di posizione connessa al precedente incarico che spetterà alla contrattazione collettiva integrativa definire, cosi come abbiamo chiesto di assegnare alla contrattazione integrativa la facoltà di prevedere che la clausola possa operare anche nei casi in cui, alla scadenza dell’incarico, in assenza di valutazione negativa, sia conferito un incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore ad una certa quota della retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico.Fra le materie di confronto del sistema delle relazioni sindacali della dirigenza degli enti regionali e locali l’Aran ha accolto le nostre richieste di tenere conto delle specificità della funzione svolta dai dirigenti della Polizia locale ai fini della graduazione di posizione (anche se abbiamo chiesto una indicazione più chiara sulla esigenza che la pesatura sua commisurata alla complessità degli enti e alla specificità della funzione svolta), ma allo stesso modo Bisogna tener conto ai fini della graduazione della posizione della specificità della funzione svolta dagli Avvocati degli Enti Pubblici, aggiungendo uno specifico comma.Anche le materie oggetto di confronto nel sistema delle relazioni sindacali per i dirigenti PTA sono ora state uniformate a quelle oggetto di confronto per la restante parte della dirigenza disciplinata dal CCNL. Fra le materie oggetto di contrattazione dei dirigenti PTA trova ora posto la definizione dei criteri per l’attribuzione dei compensi professionali degli avvocati (ai sensi dell’art 9 del DL 90/2014) per i quali abbiamo ribadito la richiesta di tenere conto in materia di confronto della specificità professionale nella graduazione delle posizioni. L’Aran ha inoltre verbalmente formulato una ipotesi di adeguamento delle retribuzioni i per le diverse tipologie di incarico dei dirigenti PTA che tiene conto delle esigenze di sostenibilità economica e finanziaria degli enti. L’Aran ha risposto negativamente, inoltre, sulle osservazioni avanzate dalle OO.SS. sull’opportunità di utilizzare parte delle risorse variabili al fine di consolidare e la retribuzione di posizione minima unificata.Sempre nella sezione PTA l'ARAN ha accolto la proposta dell'inserimento di un articolo dedicato ai Dirigenti Ambientali senza però dettagliarne ancora i contenuti.Nella nuova formulazione dell’articolato relativo alla sezione dei Segretari comunali e provinciali la ipotesi di soluzione sul galleggiamento consente ora di non determinare effetti negativi per nessuno; nel caso di convenzioni non determina benefici ma neanche arretramenti. Sarà comunque necessario un approfondimento per un corretto coordinamento con le previsioni in essereE’ stata accolta la richiesta di integrare le materie della contrattazione nazionale dei Segretari comunali con le materie relative agli effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle sedi, alle modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi per l’accesso e la progressione in carriera, l’aggiornamento e la specializzazione.È stata accolta l’osservazione che avevamo fatto sulla eccessiva genericità degli strumenti di programmazioni attribuibili allacompetenza del segretario; la nuova formulazione comunque prevede “la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale” nonché “l’esercizio
del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento” che molti Enti non prevedono nel regolamento di organizzazione e che andrebbero conseguentemente espunti (insieme all’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti): più correttamente fra le funzioni di segretario comunale e provinciale, oltre a quelle di sovraintendenza e di coordinamento delle funzioni dei dirigenti e alla gestione complessiva dell’ente va fatto semplicemente riferimento alle funzioni di direzione previste nello Statuto e nel regolamento di organizzazione dell’ente. Sulla revoca degli incarichi per violazione dei doveri d’ufficio abbiamo ribadito la richiesta di ammetterla nei soli casi “gravi”.Ai contenuti presenti nella nuova ipotesi di testo si aggiungono le osservazioni effettuate in premessa dal Presidente relative alla valutazione in corso sul tema del vincolo dei cinque anni di attività per l’assegnazione del primo incarico per i dirigenti PTA, nonché sulla esigenza da noi posta di traslare nel CCNL i criteri per l’erogazione della maggiorazione della retribuzione di posizione dei Segretari comunali e provinciali, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del CCNL 16 maggio 2001.Sulla maggiorazione della retribuzione di posizione abbiamo convenuto sulla proposta fatta dal Presidente di istituire una commissione paritetica che possa rivedere i criteri e le modalità fissati nel CCNI del 2003 ma nelle more della ridefinizione di questa materia abbiamo richiesto la conferma del regime di cui all’art. 41, comma 4 del CCNL 16 maggio 2001, la conferma di quanto previsto dai CCNI vigenti in materia di maggiorazione e la conferma di alcune norme previste nei CCNL precedenti ancora vigenti. Anche in questa riunione abbiamo registrato dei passi avanti che fanno ben sperare su una rapida conclusione del negoziato.Iltavolo si è aggiornato al giorno 14 alle ore 12.00.

FP CGILCISL FPUIL FPL
Federico Bozzanca Marinelli Angelo Daniele Ilari

09/07/2020 16.24
Redazione di Met


 
 


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