Login

MET



Controlli voce Chiudi controlli
: Volume:  1 Velocità  1 Tono:  1
Regione Toscana
Ambiente: protezione dalle radiazioni ionizzanti, le nuove disposizioni
La commissione guidata da Lucia De Robertis (Pd) ha approvato a maggioranza la nuova disciplina
Radiazioni
Dopo richieste di chiarimenti, proposte di drafting e focus sulle discariche, la commissione Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture, presieduta da Lucia De Robertis (Pd), ha approvato a maggioranza, con l’astensione delle minoranze, la proposta di legge nata dall’esigenza di adeguare la normativa sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti – attualmente contenuta nella legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti) – al decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101. Il decreto, in attuazione della direttiva 2013/59 Euratom, detta nuove disposizioni in materia, affrontando il tema della protezione dalle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (a cominciare da quelle provenienti dal radon) e disciplinando in modo più puntuale il controllo sulla radioattività ambientale.

Il testo si compone di ventiquattro articoli, suddivisi in sette capi: disposizioni generali; procedimenti amministrativi; commissione regionale per la prevenzione delle radiazioni ionizzanti; disposizioni per la protezione della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; archivio radiologico toscano;

Formazione e vigilanza; disposizioni finali e transitorie. La competenza a rilasciare l’autorizzazione all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti è in capo al Comune, che è tenuto a conformarsi al parere della commissione regionale per le radiazioni ionizzanti, e si avvale dei dipartimenti della prevenzione delle Aziende USL.

Sul fronte delle autorizzazioni possono essere impartite specifiche prescrizioni tecniche quando le variazioni comportano un significativo aumento delle condizioni di rischio per il paziente, per i lavoratori, o per la popolazione, o quando si verificano modifiche che incidano, anche solo parzialmente, sui contenuti o sulle prescrizioni dettate con il nulla osta stesso. Le modifiche non sostanziali, invece, sono soggette all’obbligo di comunicazione al comune, che si attiene alle indicazioni vincolanti espresse dalla commissione regionale per le radiazioni ionizzanti.

Nel corso delle operazioni, potrebbe essere necessario procedere ad interventi di “disattivazione”, assoggettati ad autorizzazione. Viene attribuita alle Regioni il compito di rilasciare l’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti, prodotti da attività soggette a notifica, ovvero attività che non sono soggette al regime autorizzatorio, ma che non rientrano neppure nel regime di esenzione. La legge prevede che l’autorizzazione sia rilasciata dalla struttura regionale competente, ovvero la direzione regionale Ambiente ed Energia, che deve acquisire preventivamente il parere della commissione regionale per la prevenzione del rischio da radiazioni ionizzanti, per le pratiche concernenti le esposizioni a scopo medico, medico-veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro e quello dell’ARPAT, per le altre pratiche.

Sul fronte del controllo sulle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, si prevede che la struttura regionale competente (anche in questo caso la direzione regionale Ambiente ed Energia) rilasci l’autorizzazione all’allontanamento di materiali provenienti da sorgenti naturali relative a pratiche soggette a notifica, previa acquisizione del parere dell’ARPAT; e che la struttura regionale competente in materia di autorizzazione all’esercizio di discariche esprima al prefetto il parere sullo smaltimento, in discarica, dei residui che non soddisfano i requisiti e i livelli di esenzione previsti.

L’articolato detta anche una disciplina uniforme dei termini di conclusione di tutti i procedimenti (sia di quelli di competenza comunale che di quelli di competenza regionale): sessanta giorni dal ricevimento delle relative istanze.

La commissione, nel corso dei lavori, si è espressa all’unanimità su una proposta di deliberazione per dare atto che il regolamento del sistema delle riserve naturali regionali “Padule di Fucecchio” (FI e PT) e “Lago di Sibolla” (LU) e relative aree contigue, consente “... le operazioni necessarie al decollo e all’atterraggio nell’aviosuperficie “Generale da Barberino” in località Botteghe nel Comune di Fucecchio…”; per mero errore materiale era stato omesso l’ulteriore richiamo alle attività di aeromodellismo del campo di volo “I salici”, nei comuni di Fucecchio e di Cerreto Guidi; da qui l’integrazione del regolamento, anche in seguito alla Nota pervenuta dalla Direzione Ambiente, sulla compatibilità tra le attività di aeromodellismo con il rispetto della Natura.

21/10/2021 17.49
Regione Toscana


 
 


Met -Vai al contenuto