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GAS METANO: VARIARE LE ALIQUOTE IVA TRA INVERNO E ESTATE
Una mozione approvata dal Consiglio provinciale

(22 aprile 2004) – La legge per l’erogazione del gas metano prevede che venga applicata l’Iva ad un’aliquota del 20% per la fornitura di gas da riscaldamento ambienti e del 10% per quella relativa alla cottura di cibi e riscaldamento acqua. Nella maggior parte dei casi le aziende pubbliche e private applicano indiscriminatamente l’aliquota del 20% con un immotivato appesantimento del prelievo sui cittadini utenti. Il Consiglio provinciale ha approvato, all’unanimità, una mozione della II Commissione Consiliare per la differenziazione estate/inverno delle bollette del gas metano, considerando la diversità nelle tipologie di consumo del gas metano fra i diversi periodi dell’anno.

22/04/2004 15.49
Provincia di Firenze