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TIA E RIMBORSI IVA. IL PDL: "PROCEDERE AI CONGUAGLI"
Presentata una mozione in Consiglio provinciale di Firenze

Publiambiente. Il Pdl rileva che sono stati respinti i ricorsi dei contribuenti sul rimborso Iva. "Perché allora non procedere ai conguagli?". La richiesta è contenuta in una mozione presentata per la discussione in Consiglio provinciale e siglata dai consiglieri Pdl Erica Franchi, Leonardo Comucci, Manola Aiazzi, Carla Cavaciocchi, Filippo Ciampolini e Piergiuseppe Massai. Di seguito il testo della mozione.


"Il Consiglio provinciale di Firenze
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 Luglio 2009 che dichiarava la T.I.A. non soggetta ad I.V.A(10%) in quanto tassa e non tributo;

Vista altresi’la sentenza della Cassazione n. 3756 dell’8 marzo 2012, che ha confermato l’illegittimità dell’Iva pagata dai contribuenti sulla Tia, e conseguentemente ha dichiarato legittimo chiederne il rimborso;

Richiamata la mozione prot.n.0121519 su “Rimborso IVA non dovuta sulla TIA in applicazione della sentenza della Cassazione n. 3756 del 9 marzo 2012” protocollata in data 19 Marzo 2012 a firma del gruppo consiliare del PdL;

Preso atto che a seguito delle suddette sentenze, in tutta Italia le associazioni dei consumatori hanno invitato gli utenti a chiedere il rimborso IVA dell’imposta pagata;

Considerato che Publiambiente ha rigettato i ricorsi del rimborso IVA, provenienti soprattutto dalle famiglie in quanto le attività produttive hanno sempre scaricato l’IVA, e ha motivato tale rigetto nel seguente modo:”Non esistono norme cha abbiano abrogato il disposto del DPR 633/1972, tab.A, parte III, numero 127 sexiesdecies, per cui la tariffa continua ad essere assoggettata all’aliquota agevolata IVA del 10%...confermata anche dall’articolo 17, c.33 del D.L.78/10 convertito in L.122 del 30.7.2010”;

Considerato altresi’che Publiambiente sostiene che “il decreto legislativo 22/97, nel qualificare la tariffa regolata dall’articolo 238 del Codice dell’Ambiente come non avente natura tributaria, la qualifica indirettamente come corrispettivo, rafforzando ulteriormente il principio dell’assoggettamento della tariffa all’IVA” ;

Preso atto che Publiambiente ha ritenuto le sentenze della Cassazione non esecutive, ledendo cosi’ il diritto legittimo dei consumatori a chiedere il rimborso IVA sulla TIA;

Considerato che dal 1^ Gennaio 2013 è entrata in vigore la TARES, la muova imposta sui rifiuti che non comporterà piu’ il gravame dell’IVA, ma che è comunque piu’ cara del 20% rispetto alla TIA, annullamdo di fatto il gravame dell’importo del valore aggiunto;

Per quanto sopra esposto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Invita Publiambiente a rivedere la propria posizione di rigetto delle istanze dei consumatori, principalmente famiglie, che hanno presentato la richiesta di rimborso IVA sulla TIA, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 Luglio 2009 e della sentenza della Cassazione n. 3756 dell’8 marzo 2012, quest’ultima che ha confermato non solo l’illegittimità dell’Iva pagata dai contribuenti sulla Tia, ma ha dichiarato legittimo chiederne il rimborso;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA PROVINCIALE

- Ad attivarsi presso Publiambiente affinchè riveda la propria interpretazione giuridica sull’applicabilità delle sopraccitate sentenze riguardo il rimborso dovuto dell’ IVA sulla TIA;

- Ad attivarsi presso Publiambiente affinchè provveda al rimborso dovuto dell’ IVA sulla TIA agli utenti attraverso conguagli sulla TARES, la nuova imposta in vigore dal 1^ Gennaio 2013, che non è assoggettata ad IVA ma è ugualmente e sostanzialmente un balzello fiscale sui rifiuti, al pari della TIA".

12/04/2013 14.28
Ufficio Stampa Consiglio provinciale di Firenze