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Firenze e provincia verso le elezioni del Consiglio Metropolitano
Domenica 28 settembre nella Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi (via Cavour 3), dalle 8 alle 20. Come esprimere il voto

Domenica 28 settembre sarà eletto il Consiglio Metropolitano di Firenze. Il seggio elettorale è aperto presso la Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi (via Cavour n. 3 Firenze), dalle ore 8 alle ore 20. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno lunedì 29 settembre, nella medesima Sala, a partire dalle ore 8.
Il corpo elettorale è formato da 688 tra sindaci e consiglieri dei 42 Comuni della Città Metropolitana.
Gli elettori che si presentano per il voto devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento, corredato da fotografia e rilasciato da una Pubblica Amministrazione (carta d'identità, patente, passaporto ecc.).
L’identificazione potrà avvenire anche attraverso un componente del seggio che conosca personalmente l’elettore.
Sarà allestita anche una postazione di voto al piano terreno per gli elettori con difficoltà deambulatorie.
L’elettore che, intrasportabile in quanto affetto da gravissime infermità ex L. 46/2009, intenda esercitare il diritto di voto al proprio domicilio, deve far pervenire al Segretario Generale della Provincia di Firenze: dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora; certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale. Tale procedura deve essere adottata anche nel caso in cui l’elettore si trovi in degenza presso una struttura sanitaria ricadente all’interno del territorio della Provincia di Firenze.
Per esprimere il proprio voto gli elettori del Consiglio Metropolitano hanno a disposizione una sola scheda. A seconda della fascia di appartenenza del proprio Comune la scheda potrà essere di uno dei seguenti colori: azzurro per i Comuni di fascia A (fino a 3 mila abitanti); arancione per i Comuni di fascia B (da 3001 a 5 mila abitanti); grigio per i Comuni di fascia C (da 5001 a 10 mila abitanti); rosso per i Comuni di fascia D (da 10.001 a 30 mila abitanti); verde per quelli di fascia E (da 30.001 a 100 mila abitanti); giallo per i Comuni di fascia G (da 250.001 a 500 mila abitanti).
Il voto deve essere espresso utilizzando esclusivamente la matita copiativa ricevuta dal Presidente della Sezione elettorale.
L’elettore del Consiglio metropolitano vota per una delle liste apponendo un segno sul contrassegno della lista stessa.
L’elettore può anche esprimere un solo voto di preferenza per un candidato consigliere della lista votata scrivendone il cognome, o il nome e cognome in caso di omonimia, sulla riga tratteggiata posta sotto il contrassegno.
In sede di scrutinio si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo della sezione e della firma dello scrutatore, non recano alcuna espressione di suffragio, né segni o tracce di scrittura.
Le schede vengono considerate nulle nei seguenti casi:
a) la scheda non è quella predisposta o non reca la firma di un componente del seggio e/o il timbro del seggio;
b) la scheda presenta scritte o altri segni che portano alla chiara riconoscibilità del voto (i segni che possono invalidare la scheda o il voto sono soltanto quelli apposti dall’elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere);
c) la scheda contiene espressioni di voto non univoche, ad esempio: attribuzione del voto a più di una lista senza indicare la preferenza per un candidato di uno di tali liste; non viene apposto il voto sul simbolo di alcuna lista, indicando più preferenze per candidati appartenenti
a liste differenti.
Vengono considerati validi i voti espressi alle liste e dichiarati nulli i voti di preferenza per i motivi qui di seguito specificati:
a) la preferenza è attribuita a un candidato di lista diversa da quella votata;
b) la preferenza è attribuita ad ulteriori candidati della stessa lista, oltre al primo indicato;
c) qualora non sia possibile desumere con certezza la volontà effettiva dell'elettore (a tal proposito, essendo il voto di preferenza espresso scrivendo il cognome del candidato preferito, la sua validità è ammessa anche quando esso sia espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto).
La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza espresso nella scheda. Al contrario, la nullità del voto di preferenza non comporta necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda.

'''In allegato promemoria su come esprimere il voto'''

22/09/2014 18.07
Met Ufficio Stampa