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Normativa e Accesso - Il diritto di accesso dei consiglieri regionali, metropolitani, provinciali e comunali
Tutti gli atti che possono essere d’utilità all’espletamento delle loro funzioni

L’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) stabilisce che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

La suddetta disposizione ha carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale dell’accesso di cui al capo V della L 241/1990 e di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 267/2000.

I consiglieri hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (Consiglio di Stato Sez. V, sentenza n. 4525 del 5/09/2014; nello stesso senso Tar Sardegna Cagliari, Sez. I, sentenza n. 740 del 28/11/2017; Tar Basilicata Potenza, Sez, I, sentenza n. 564 del 3/08/2017; Tar Marche, Ancona, Sez. I, sentenza n. 668 del 18/09/2015; Tar Campania Salerno, Sez. I, sentenza n. 680 del 4/04/2014; Tar Friuli Venezia Giulia Trieste Sez. I, sentenza n. 176 del 10/04/2015; Tar Sicilia Palermo, Sez. I, sentenza n. 77 del 9/01/2015).

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali, e, per estensione, anche regionali e metropolitani, è strettamente funzionale all’esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici, e si configura come espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1066 del 4/03/2015).

L’accesso ai documenti ai documenti e alle notizie esercitato dai consiglieri, espressione delle loro prerogative di controllo democratico, non incontra alcuna limitazione in relazione all’eventuale natura riservata degli atti, da esigenze di riservatezza o privacy dei terzi, stante il vincolo del segreto d’ufficio che lo astringe.

Inoltre tale accesso non deve essere motivato, atteso che, diversamente, sarebbe consentito un controllo da parte degli uffici dell’Amministrazione sull’esercizio delle funzioni del consigliere. La locuzione aggettivale “utile” contenuta nell’art. 43 del T.U. Enti Locali, non vale ad escludere il carattere incondizionato del diritto (soggettivo pubblico) di accesso del consigliere, ma piuttosto comporta l’estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato “utile” per l’esercizio delle funzioni (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1298 del 2/03/2018; nello stesso senso Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4525 del 5/09/2014; Tar Campania Salerno, Sez. II, sentenza n. 1234 del 4/06/2013).

Pertanto il diritto di accesso di cui all’art. 43 secondo comma del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali) ha carattere derogatorio e portata molto più ampia rispetto a quello previsto dal capo V della L. 241/1990 e di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 267/2000, e ciò con riguardo sia alla legittimazione, sia al contenuto della pretesa, sia, infine, all’assenza di particolari obblighi di motivazione e/o formalità. In particolare, nessuna limitazione può derivare al diritto di accesso del consigliere dalla natura riservata delle informazioni richieste, essendo per legge vincolato al segreto d’ufficio.

I consiglieri possono accedere a tutti gli atti, anche di natura contabile, la cui conoscenza sia utile per l’espletamento del loro mandato elettorale, assumendo una connotazione ulteriore e più ampia rispetto al diritto di accesso del singolo cittadino, poiché ai consiglieri è consentito richiedere anche semplici informazioni, non contenute in documenti già formati (Consiglio di Stato Sez. V, sentenza n. 3345 del 26/05/2020).

Come già rilevato, il diritto di accesso dei consiglieri non è soggetto ad alcun onere motivazionale, giacché diversamente opinando sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio del mandato del consigliere comunale.

Gli unici limiti all’ esercizio del diritto di accesso si rinvengono nel fatto che l’esercizio di tale diritto deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali, provinciali metropolitani e regionali, e che non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto, al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazione al diritto stesso (Tar Campania Salerno Sez. II sentenza n. 1234 del 4/06/2013, cit.).

Infatti la giurisprudenza in tema di diritto di accesso ai documenti da parte dei consiglieri ne ha ravvisato il limite proprio nell’ipotesi in cui lo stesso si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrative con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull’attività dell’amministrazione. L’accesso, in altri termini, deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici delle Amministrazioni, e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche o meramente emulative (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1298 del 2/03/2018)

Come statuito dal citato art 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) i consiglieri comunali e provinciali (e, per estensione, anche i consiglieri metropolitani e regionali), hanno diritto di ottenere dalle aziende ed enti da loro dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato.

Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che tale diritto di accesso non può estendersi alle società a partecipazione pubblica minoritaria dell’Ente, tanto più quando tali società non svolgano un’attività di servizio pubblico per conto dell’Ente stesso (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5176 del 9/11/2017).

Il Regolamento del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Firenze, approvato con deliberazione del Consiglio stesso n. 7 del 11/02/2015, e pubblicato in data 16/02/2015, si pone, all’art. 7, in linea con quanto sopra esposto.


a cura di Lina Cardona


Fonti: art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali); Consiglio di Stato Sez. V, sentenza n. 4525 del 5/09/2014; Tar Sardegna Cagliari, Sez. I, sentenza n. 740 del 28/11/2017; Tar Basilicata Potenza, Sez, I, sentenza n. 564 del 3/08/2017; Tar Marche Ancona, Sez. I, sentenza n. 668 del 18/09/2015; Tar Campania Salerno, Sez. I, sentenza n. 680 del 4/04/2014; Tar Friuli Venezia Giulia Trieste, Sez. I, sentenza n. 176 del 10/04/2015; Tar Sicilia Palermo, Sez. I, sentenza n. 77 del 9/01/2015;
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1066 del 4/03/2015; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1298 del 2/03/2018; Consiglio di Stato, Sez. V. sentenza n. 4525 del 5/09/2014; Tar Campania Salerno, Sez. II, sentenza n. 1234 del 4/06/2013; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3345 del 26/05/2020; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1298 del 2/03/2018; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5176 del 9/11/2017; Regolamento del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Firenze, approvato con deliberazione del Consiglio stesso n. 7 del 11/02/2015, e pubblicato in data 16/02/2015.

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