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L’accesso civico generalizzato si applica alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici?
La decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
Con ordinanza n. 8501 del 16 dicembre 2019 la Terza Sezione del Consiglio di Stato rimetteva alla decisione dell’Adunanza Plenaria tre quesiti, tra il quali il seguente:

- II.) Se la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui al D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, sia applicabile, in tutto o in parte, in relazione ai documenti relativi alle attività delle amministrazioni disciplinate dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, inerenti al procedimento di evidenza pubblica e alla successiva fase esecutiva, ferme restando le limitazioni ed esclusioni oggettive previste dallo stesso codice.

Su tale questione si era infatti registrato un contrasto tra l’orientamento negativo della V Sezione del Consiglio di Stato e l’orientamento positivo della III Sezione del Consiglio di Stato.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha sciolto il nodo con sentenza n. 10 del 2 aprile 2020, statuendo che l’accesso civico generalizzato deve trovare applicazione anche alla materia dei contratti pubblici.

Più precisamente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione al sopracitato quesito, ha enunciato il seguente principio di diritto: “la disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e all’esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione del comma 3 dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con il predetto art. 53 e con le previsioni della L. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall’accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all’art. 5 bis commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33 del 2013 s.m.i.”.

Ciò in quanto è stato accolto l’orientamento interpretativo secondo il quale il comma 3 dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede che il diritto di accesso è escluso nei “casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità e limiti”, non può essere inteso nel senso di escludere interi ambiti di materie dall’applicazione del diritto di accesso civico generalizzato (che ha natura di diritto fondamentale della persona), per il sol fatto che la disciplina di tali materie preveda delle ipotesi di accesso limitato e condizionato.

L’accesso civico generalizzato si applica quindi alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sia con riferimento al procedimento di evidenza pubblica che con riferimento alla successiva fase di esecuzione del contratto.

In tale materia la disciplina speciale di cui all’ art. 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) prevede una serie di ipotesi di esclusione temporanea e assoluta del diritto di accesso.

Le esclusioni assolute all’accesso in materia di contratti pubblici sono individuate nel comma 5 del predetto art. 53, quelle temporanee nel comma 2.

I contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza – menzionati nel predetto art. 53 – sono ipotesi che L’Adunanza Plenaria fa rientrare nei casi di esclusione del diritto di accesso generalizzato ai sensi del comma 3 dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013 s.m.i., per il divieto assoluto di divulgazione ed accesso.

L’accesso civico generalizzato in materia di contratti pubblici è infine sottoposto, come previsto dalla legge, alle eccezioni relative di cui all’art. 5 bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33 del 2013.


a cura di Lina Cardona


Fonti: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 10 del 2 aprile 2020.

23/10/2020 9.45
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