Città Metropolitana di Firenze
Normativa e Accesso - Documenti, atti, dati e informazioni della Pubblica amministrazione
I soggetti controinteressati per ragioni di riservatezza, segreto tecnico e commerciale e diritto d'autore
L’art. 22 comma 1, lett. c) L. 241/1990 (successive modifiche e integrazioni, da ora s.m.i.) definisce “controinteressati”, nell’ambito dell’accesso documentale, “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.
Questo diritto va inteso in senso ampio, ossia comprensivo non soltanto della tutela dei “dati personali” ma anche dei documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di “persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi (...) professionale, finanziario, industriale e commerciale”, come previsto espressamente dall’art. 24, comma 6, lett. d), L. 241/1990 s.m.i..
L’art. 3 comma 1 del D.P.R. 184/2006 precisa che i soggetti contro interessati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi di cui all’art. 7 comma 2 del medesimo decreto.
Per quanto riguarda l’accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 del Decreto Trasparenza (D.Lgs. 33/2013 s.m.i.), i soggetti controinteressati possono essere individuati alla luce dell’art. 5 bis comma 2 del medesimo decreto, con riferimento alla “protezione dei dati personali” e agli “interessi economici di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali”.
Nella speciale normativa in materia di contratti pubblici l’art. 53, comma 5, lett.a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., accorda tutela “alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”.
I soggetti controinteressati, nell’accesso documentale, nell’accesso civico generalizzato e nell’accesso in materia di contratti pubblici, possono dunque essere sia persone fisiche che persone giuridiche.
La giurisprudenza ha pertanto ritenuto che, nel procedimento di accesso al “codice sorgente”, algoritmo di calcolo del software utilizzato da una Amministrazione per l’espletamento di un pubblico concorso, è controinteressato il C. – Consorzio I. (persona giuridica) titolare del software e dell’algoritmo, segreto tecnico e commerciale frutto di attività creativa, e quindi titolare del diritto d’autore sull’opera dell’ingegno utilizzata (Consiglio di Stato sentenza n. 30/2020).
Nel caso oggetto della sentenza l’istanza di accesso era stata formulata ex art. 22 e ss. L. 241/1990 s.m.i. ed ex art. 5 comma 2 D.Lgs. 33/2013 s.m.i..
a cura di Lina Cardona
Fonti: portale giuridico tematico www.dirittoaccesso.it; Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza n. 30 del 2/01/2020.
30/10/2023 12.26
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