Regione Toscana
Consiglio della Regione. Piante medicinali: nuove regole per il servizio fitosanitario regionale
La proposta di legge ha ricevuto sì unanime dell’ Aula
Sì unanime, con 31 voti favorevoli, alle nuove norme sulla sanità delle piante e alla disciplina delle misure di protezione contro gli organismi per loro nocivi.
“A livello statale - ha spiegato il presidente della commissione Sviluppo economico e rurale Gianni Anselmi (Pd) - si tratta di una normativa che è contenuta nel decreto legislativo 19/2021 (che disciplina i controlli ufficiali per garantire l’applicazione delle norme sulla sanità delle piante e le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante). Con la sua entrata in vigore si è reso necessario un nuovo intervento legislativo per allineare le attuali norme regionali alle novità introdotte a livello europeo e statale. In particolare, nella proposta di legge si adeguano le competenze del servizio fitosanitario alla nuova riscrittura delle funzioni; si conforma l’inquadramento del personale tecnico di questo servizio alle nuove figure; si aggiornano le procedure amministrative per l’iscrizione degli operatori al registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) e si stabilisce l’autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante e dei diritti obbligatori degli operatori professionali.
Nell’atto si definiscono le tipologie del personale del servizio fitosanitario regionale che, per adeguarsi a quanto previsto dal decreto legislativo, sono parzialmente diverse rispetto a quelle attuali: ispettori fitosanitari, agenti fitosanitari e assistenti fitosanitari. L’abilitazione a ispettore e agente fitosanitario si consegue mediante frequenza a corsi di formazione teorici - pratici ed è previsto l’inquadramento in uno specifico profilo regionale. È riconfermata, per gli ispettori e gli agenti fitosanitari, la qualifica di agente di polizia giudiziaria. I nominativi del personale sono iscritti nel registro del personale tenuto dal servizio fitosanitario centrale.
Si danno poi indicazioni procedurali agli operatori professionali sull’iscrizione al registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) e l’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante, i quali presenteranno istanza sullo specifico portale regionale, peraltro già attualmente in uso.
Al servizio fitosanitario compete poi l’accertamento delle violazioni in materia e l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente. Le somme introitate con questo articolo sono destinate alle attività di protezione delle piante del servizio fitosanitario regionale.
Sui requisiti che il personale fitosanitario deve avere gli agenti siano abilitati con frequenza con esito positivo di corsi di formazione teorico pratici.
Si ricorda che in Toscana, l’organizzazione del servizio fitosanitario e le procedure per la commercializzazione delle piante sono state da lungo tempo disciplinate. La prima legge fu approvata nel 2000 (legge regionale 6 aprile 2000, n. 57). Successivamente, a seguito della sopravvenuta nuova normativa comunitaria e statale, con legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (articolo 22) fu stabilito che dal 1° marzo 2011 le funzioni del servizio fitosanitario, fino ad allora esercitate dall’Agenzia regionale per a protezione ambientale della Toscana (ARPAT), dovessero essere riportate in Regione e fu istituito così il servizio fitosanitario regionale, avvalendosi anche di personale distaccato da ARPAT. L’attuale assetto organizzativo e amministrativo è stato disciplinato con la legge regionale 29 novembre 2014, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale).
11/09/2024 10.03
Regione Toscana