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Camera di Commercio di Firenze
Per risolvere le crisi da sovraindebitamento nasce l’OCC
Con l’iscrizione nell’apposito registro del Ministero della Giustizia (numero 110) è nato ufficialmente l’Organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC) della Camera di Commercio di Firenze
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L’OCC è un organismo imparziale e indipendente al quale è possibile rivolgersi per far fronte all’eccessiva e non sostenibile esposizione debitoria con i propri creditori. Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di accordo del debitore o al piano del consumatore, tramite una ristrutturazione del debito complessivo. Si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.

Il debitore, con l’assistenza di un professionista gestore della crisi nominato dall’OCC, sotto il controllo del Tribunale – può alternativamente:

a) formulare una proposta di accordo con i creditori, ai quali viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito;

b) proporre – solo se riveste la qualifica di consumatore – un piano di ristrutturazione dei debiti; funziona come l’accordo, ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso;

c) chiedere la liquidazione del patrimonio: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.

Possono avvalersi dell’OCC consumatori, imprenditori agricoli, start up innovative, imprenditori commerciali sotto soglia art. 1 LF, imprenditori cessati, soci illimitatamente responsabili di società di persone, rofessionisti, artisti e altri lavoratori autonomi, società professionali ex L. 183/2011, associazioni professionali o studi professionali associati, società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali, enti privati non commerciali.

Non vi possono, invece, ricorrere gli imprenditori sottoposti ad altre procedure concorsuali, coloro che, nei cinque anni precedenti, hanno già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento, coloro che ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore, coloro che presentano una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

Il debitore può rivolgersi esclusivamente ad organismi aventi sede nel circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore stesso.

Maggiori informazioni sul sito della Camera di Commercio di Firenze

07/07/2017 10.12
Camera di Commercio di Firenze


 
 


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