Comune di Scarperia
Il Comune di Scarperia e San Piero ha azzerato l’aliquota TASI per tutte le categorie di immobili anche per l’anno 2017, pertanto non è dovuto alcun importo a titolo di TASI
Il 18 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo IMU per l’anno 2017
Le aliquote sono quelle stabilite con delibera C.C. n. 48/2015 e sono invariate rispetto all’anno 2016 ovvero:
Aliquota di base (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011) 1,06%;
Aliquota 0,4 % e con detrazione di € 200,00 - Abitazione principale e abitazioni assimilate per legge o per regolamento classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 unitamente alle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
Aliquota agevolata 0,85% per le seguenti fattispecie:
Abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di 1°grado (genitori e figli), che vi hanno preso la residenza anagrafica, a condizione che questi ultimi non siano proprietari o comproprietari di altra unità immobiliare, unitamente alle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
b) Immobili locati o concessi in comodato con contratto registrato ad Associazioni Sportive Dilettantistiche o Associazioni Ricreative Culturali;
Aliquota agevolata 0,91% per gli Immobili locati o concessi in comodato con contratto registrato.
ATTENZIONE: dal 2016 la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari (ad eccezione delle cat. A1, A8, A9), concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.
La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che:
il contratto sia registrato;
il comodante possieda un solo immobile di tipo abitativo in Italia (il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile oggetto del comodato.
IMU - Terreni agricoli
Il Comune di Scarperia e San Piero è comune montano pertanto i terreni agricoli sono esenti dall’IMU.
13/12/2017 16.21
Comune di Scarperia