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Redazione di Met
La nuova ordinanza del Ministro della Salute
Vietato l’accesso ai parchi, non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale nei giorni festivi e prefestivi
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottàte, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:

a)vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

20/03/2020 21.08
Redazione di Met


 
 


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