Login

MET



Controlli voce Chiudi controlli
: Volume:  1 Velocità  1 Tono:  1
Regione Toscana
Consiglio della Regione. Siti contaminati: approvata la legge per il conferimento ai Comuni delle funzioni di bonifica
La legge è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza

Conferimento ai Comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Questo l’oggetto della proposta di legge, attuativa di una previsione del decreto legislativo 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), approvata dal Consiglio regionale con i voti favorevoli della maggioranza (Pd e Italia Viva), il voto contrario di Fratelli d’Italia, Movimento 5 stelle, gruppo Misto – Merito e Lealtà e del consigliere Giovanni Galli (Lega) e con il voto di astensione della consigliera Elena Maini (Lega). Un Odg collegato presentato da Fratelli di Italia, che chiedeva di mantenere la contaminazione da Keu come forma di inquinamento diffuso in capo alla Regione Toscana, è stato respinto dalla votazione in aula.

La consigliera regionale Elisa Tozzi (Fratelli d’Italia) ha sollevato una questione pregiudiziale con il richiamo alle norme in vigore per rimandare alla Giunta l’attribuzione ai Comuni delle funzioni dei siti inquinanti, ma la pregiudiziale è stata respinta dal voto dell’aula.

“Nel merito la legge - ha detto la presidente della commissione Territorio e ambiente Lucia De Robertis (Pd) - a seguito della recente modifica del quadro normativo statale di riferimento sopravvenuto in conseguenza di un pronunciamento della Corte Costituzionale, integra la disciplina regionale – già effettuata dalla legge regionale 30 del 2006 – riconfermando il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati. La legge, mediante 16 articoli, è suddivisa in quattro capi. In estrema sintesi con il primo si determina il consolidamento delle competenze delle amministrazioni comunali in materia; con il secondo si provvede a regolare le competenze regionali in ordine alle aree di inquinamento diffuso; con il terzo capo si potenzia la banca dati regionale dei siti interessati dai procedimenti di bonifica; ed infine, con il quarto, si definiscono le disposizioni finanziarie e quelle transitorie. Da sottolineare come la legge preveda l’obbligo, da parte della Giunta, di predisporre una relazione triennale al Consiglio regionale sull’attuazione della stessa. Per quanto riguarda, inoltre, le disposizioni finanziarie - concernenti nello specifico la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica - le risorse per il triennio 2024-2026 ammontano a 90mila euro.”

Nel corso del suo intervento Lucia De Robertis che le principali modifiche riguardano aggiustamenti di tecnica redazionale, correzione refusi, integrazioni a chiarimento del testo, fino alla eliminazione dell’entrata in vigore urgente, in quanto non motivata nel preambolo. Con la presente legge si possono conferire ai Comuni le funzioni amministrative per la bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati e il loro ripristino. Inoltre si disciplina i poteri regionali di indirizzo e coordinamento, definisce le modalità con cui viene fornito il supporto tecnico e stabilisce l’intervento regionale con potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dei comuni.

25/07/2024 11.33
Regione Toscana


 
 


Met -Vai al contenuto