Regione Toscana
Regione. Aziende sanitarie: nuove regole per alienazioni di immobili e investimenti
La proposta di legge è stata approvata a maggioranza dalla commissione Sanità
E’ stata licenziata dalla commissione Sanità, con voto favorevole a maggioranza, la proposta di legge “Istituzione del registro di mortalità. Disposizioni in materia di alienazione di immobili e di investimenti da parte delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”
Con questa proposta si introducono alcune modifiche alle procedure di alienazione immobiliare e ai processi di investimento tecnologico e strumentale da parte delle aziende sanitarie, considerando le crescenti difficoltà finanziarie e la necessità di centrare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A questi temi se ne è aggiunto un terzo, quello legato all’attuazione della normativa sulla privacy.
Tra le modifiche apportate, si integra l’elenco dei registri di rilevante interesse sanitario con il registro di mortalità. Quest’ultimo, infatti, già costituito in via amministrativa nel 1986, allo stato attuale può essere utilizzato per finalità puramente statistiche e non per finalità di ricerca.
Si apportano modifiche all’articolo intitolato “Procedura di alienazione dei beni immobili”, che prevedono, nel caso l’asta sia andata deserta, rispettivamente, una decurtazione del prezzo di stima fino al 10%, con il secondo avviso ed una decurtazione fino al 20% del prezzo di stima con gli avvisi successivi. Per quanto riguarda la stima si prevede che il criterio utilizzato possa essere sia quello della stima sintetica (prevista nel testo vigente), sia quello della stima analitica. Si precisa anche quali siano i soggetti che possono essere invitati alla trattativa privata in caso di assenza di offerte o di offerte dichiarate inammissibili (oltre ai soggetti privati che abbiano già manifestato interesse all’acquisto dell’immobile, altri due soggetti pubblici, nonché, obbligatoriamente, la provincia ed il comune sul cui territorio insiste il bene stesso) e che il prezzo sulla cui base si procede è l’ultimo posto a base d’asta, eventualmente decurtato del 5 per cento. Ancora, il nuovo testo prevede, a differenza di quello vigente, che in sede di trattativa diretta possano essere applicati ribassi percentuali nel limite del 20%.
Per quanto riguarda i piani degli investimenti delle aziende sanitarie, il nuovo testo innalza le soglie di spesa, superate le quali i progetti di investimento tecnologico e strumentale e quelli di investimento immobiliare (due milioni di euro per i primi e 25 milioni di euro per i secondi) devono essere sottoposti all'esame della commissione di valutazione degli investimenti sanitari.
20/02/2025 10.02
Regione Toscana