Città Metropolitana di Firenze
Il diniego dell’accesso non può fondarsi unicamente sull’opposizione del controinteressato - Rubrica a cura di Lina Cardona
A proposito di alcuni aspetti tecnici relativi al diritto alla riservatezza. L’eventuale opposizione non è vincolante per l’Amministrazione che mantiene il dovere di valutare autonomamente e motivatamente la fondatezza dell’istanza di accesso agli atti, effettuando la dovuta istruttoria
L’art. 22 comma 1 lett. c) della Legge n. 241 del 1990 (successive modifiche ed integrazioni) stabilisce che “controinteressati all’accesso” sono “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.
Il concetto di riservatezza ex art. 22 comma 1 lett. c L. 241/1990 va inteso in senso ampio, come comprensivo non solo della tutela dei “dati personali” della persona fisica, ma anche delle informazioni delle “persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi….. …. epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale…” (come previsto dall’art. 24 comma 6 lett. d) l. 241/1990).
Ai sensi degli artt. 3 e 6 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” il Responsabile del procedimento di accesso, a fronte della presentazione di una domanda di accesso formale, qualora – in base al contenuto del documento richiesto o al contenuto degli atti ad esso connessi (richiamati nel documento e appartenenti allo stesso procedimento) – individui soggetti controinteressati all’accesso ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. c), è tenuto a dare comunicazione agli stessi della richiesta di accesso formale, mediante invio di copia della stessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
Entro dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione i controinteressati possono presentare, anche per via telematica, una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine la Pubblica Amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della predetta comunicazione.
Il termine per la conclusione del procedimento di accesso, che è di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso, rimane sospeso per i predetti dieci giorni.
L’eventuale opposizione formulata dal controinteressato non comporta un automatico diniego dell’accesso da parte della Pubblica Amministrazione.
L’opposizione del controinteressato non è vincolante per l’Amministrazione, la quale mantiene il dovere di valutare autonomamente e motivatamente la fondatezza dell’istanza di accesso agli atti, effettuando la dovuta istruttoria.
Infatti, anche secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “Va escluso che l’Amministrazione possa legittimamente assumere quale unico fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte dei soggetti controinteressati, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardano, rimette sempre all’Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l’opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati” (Tar Sicilia Sezione IV, sentenza n. 323 del 3 novembre 2023; Tar Lazio Sezione I sentenza n. 2652 del 4 marzo 2021; Tar Lazio, Sezione II bis, sentenza n. 7845 del 12 giugno 2019).
(A cura di Lina Cardona)
Fonti: portale giuridico telematico www.dirittoaccesso.it; Tar Sicilia Sezione IV sentenza n. 323 del 3 novembre 2023; Tar Lazio Sezione I sentenza n. 2652 del 4 marzo 2021; Tar Lazio, Sezione II bis, sentenza n. 5845 del 12 giugno 2019.
05/10/2026 11.38
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